Legittimazione del fallito a proporre impugnazione in caso di inerzia del Curatore

Legittimazione del fallito a proporre impugnazione in caso di inerzia del Curatore

Legittimazione del fallito a proporre impugnazione in caso di inerzia del Curatore

Nel caso in cui l’accertamento tributario in materia di I.V.A., i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d’imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l’atto impositivo lo può impugnare, ex art. 43 l.fall., in caso di astensione del curatore dalla impugnazione.

La mancata impugnazione da parte del curatore è ravvisabile sia in caso di inerzia da intendersi nel caso in cui il mancato ricorso sia stato determinato da un disinteresse o dimenticanza, sia in caso di scelta consapevole degli organi della Procedura a non impugnare l’atto previa una valutazione ponderata e specifica valutazione di opportunità per la massa dei Creditori a non procedere.

La legittimazione del fallito a proporre ricorso personalmente è giustificata dall’interesse alla contestazione delle pretese tributarie che potrebbero portare a rilevanti effetti sanzionatori e penali.

Istanza di liquidazione controllata in assenza di beni

Istanza di liquidazione controllata in assenza di beni

Istanza di liquidazione controllata in assenza di beni

L’istanza del Creditore ai sensi dell’art. 268 comma 2 del Codice della crisi e dell’insolvenza è ammissibile anche in assenza di beni da liquidare o certezza di redditi futuri.
In caso di domanda presentata direttamente dal debitore la procedura da seguire è l’esdebitazione del debitore incapiente ma in caso di istanza promossa dal creditore nulla impedisce l’apertura della procedura, restando facoltà del debitore di promuovere eccezione di incapienza e proporre mediante l’ausilio di un OCC, domanda di esdebitazione.

Al decorso del termine dei tre anni dall’apertura, il debitore che dimostri di non essersi volontariamente trovato prima dell’apertura della procedura in una situazione di incapienza per creare danno ai creditori o, ancor peggio in frode agli stessi, ed abbia pertanto il requisito della meritevolezza, potrà ambire all’effetto esdebitatorio

Imprenditore individuale: accesso al concordato minore

Imprenditore individuale: accesso al concordato minore

L’imprenditore individuale cancellato dal registro imprese, che perciò al momento non svolge attività d’impresa, che abbia maturato debiti inerenti la pregressa attività non può essere qualificato come consumatore.

In tal caso l’imprenditore individuale cessato può accedere al concordato minore se la proposta prevede l’apporto di risorse esterne, come previsto dall’art. 74 comma 2 CCII.

L’imprenditore individuale cessato che abbia maturato un’esposizione debitoria, inerente all’attività d’impresa, di importo superiore il limite di € 500.000,00, rientra nella categoria residuale di cui all’art. 2 comma 1 lett. c) CCII e può pertanto accedere al concordato minore. L’art. 77 CCII fa infatti riferimento ai limiti previsti dall’art. 2 comma 1 lett d) CCII ribadendo che solo l’imprenditore minore ha i requisiti soggettivi per poter presentare la domanda di concordato minore prevista dall’art. 74 CCII.

La liquidazione controllata: opportunità di esercizio provvisorio

La liquidazione controllata: opportunità di esercizio provvisorio

La liquidazione controllata: opportunità di esercizio provvisorio

La procedura di liquidazione controllata non ammette la prosecuzione dell’attività imprenditoriale intesa come continuità aziendale o esercizio provvisorio.

La procedura ha infatti finalità liquidatorie e non risulta applicabile l’art. 211 comma 1 CCII in quanto non richiamato dall’art. 275 CCII, il quale non prevede riferimenti all’esercizio provvisorio.

Pertanto, se il ricorrente intende esercitare un’attività in corso di procedura deve essere un’attività svolta con beni non facenti parte della dotazione aziendale in quanto destinati tutti alla liquidazione e perciò utilizzabili dal ricorrente temporaneamente fino alla loro liquidazione o comunque per garantirgli la sussistenza nel lasso di tempo necessario all’individuazione di un nuovo impiego.