
Liquidazione controllata e finanza esterna
La procedura di liquidazione controllata può essere avviata anche nel caso in cui il debitore non disponga di alcun reddito sufficiente per permettere il pagamento di quote mensili o non possieda beni mobili o immobili liquidabili. In tal caso, cioè in assenza di beni liquidabili da parte del debitore, può essere messa a disposizione della massa dei creditori una somma di denaro proveniente da terzi, ‘finanza esterna’, la quale può essere erogata anche in un’unica soluzione.