
Tribunale competente nelle procedure di sovraindebitamento
Per richiedere l’ammissione alle procedure di sovraindebitamento, è necessario depositare un’apposita istanza al tribunale competente.
Secondo quanto stabilito dall’art. 27 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), il tribunale competente è quello del circondario dove il debitore ha il proprio centro degli interessi principali (COMI).
Nel caso di una persona fisica che non esercita attività d’impresa, si presume che il COMI coincida con la residenza anagrafica o il domicilio. In caso di incertezza, si considera l’ultima dimora nota o, se non disponibile, il luogo di nascita. Nel caso in cui il luogo di nascita sia fuori dall’Italia, la competenza spetta al Tribunale di Roma.
Per le persone giuridiche o enti, il COMI coincide con la sede legale registrata nel registro delle imprese o, in mancanza di questa informazione, con il luogo dove l’attività è prevalentemente svolta.
Il trasferimento del centro degli interessi principali nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di accesso alla procedura di sovraindebitamento non rileva per la determinazione della competenza del tribunale.
Se non è stato istituito un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) nell’ambito del circondario del tribunale competente, il presidente del tribunale nominerà un professionista con funzioni di OCC.
Il debitore interessato deve rivolgersi all’OCC o a uno degli OCC operanti presso il tribunale competente e depositare l’istanza al giudice tramite l’Organismo. Anche se non obbligatorio, è consigliabile che il debitore sia assistito da un consulente per la redazione dell’istanza di ammissione.