
Cancellazione dei gravami sui beni del debitore nella procedura di concordato minore
In riferimento alla procedura di concordato minore una volta che è stata completata la fase esecutiva il giudice con decreto dichiara l’avvenuta esecuzione del concordato stesso, in maniera corretta e integrale.
Come conseguenza dell’effetto esdebitatorio della procedura di concordato minore con lo stesso decreto il giudice ordina la cancellazione delle trascrizioni e delle iscrizioni pregiudizievoli gravanti sugli immobili del debitore.
Grazie all’effetto dell’esdebitazione la cancellazione viene ordinata anche su eventuali immobili di cui il debitore abbia mantenuto la proprietà non essendone prevista la vendita nell’ambito della procedura di concordato minore.