Esclusi i benefici del 41 TUB nella liquidazione giudiziale e controllata CCII

Esclusi i benefici del 41 TUB nella liquidazione giudiziale e controllata CCII

La disciplina relativa al privilegio processuale fondiario prevista dall’articolo 41 del Testo Unico Bancario (TUB) non si applica nelle procedure di liquidazione giudiziale e controllata. In tali contesti, il credito fondiario può essere soddisfatto all’interno della procedura di liquidazione giudiziale/controllata, con tempistiche che non superano quelle delle procedure esecutive individuali. Pertanto, una volta avviata la liquidazione giudiziale, non vi è alcuna ragione per cui l’istituto di credito debba incassare le rendite degli immobili ipotecati a suo favore, come previsto dall’articolo 41, comma 3, del TUB, né continuare a beneficiare del pagamento anticipato del prezzo da parte dell’aggiudicatario o assegnatario dei beni, prima della distribuzione delle somme ottenute, come previsto dall’articolo 41, comma 4, del TUB.

È importante notare che l’articolo 369 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) ha armonizzato il TUB alla luce della riforma sulla crisi d’impresa, mantenendo il termine “fallimento” solo nell’articolo 41 del TUB. Questo indica chiaramente l’intenzione legislativa di escludere l’applicazione del privilegio processuale previsto da questa norma in procedure diverse dal fallimento.