Insinuazione allo stato passivo del credito per TFR conferito al Fondo di previdenza

Insinuazione allo stato passivo del credito per TFR conferito al Fondo di previdenza

Nel contesto della previdenza complementare, l’articolo 8, comma 1, del Decreto Legislativo n. 252/2005 menziona genericamente il “conferimento” del TFR (Trattamento di Fine Rapporto) maturando alle forme pensionistiche complementari. Tale disposizione permette alle parti, nell’esercizio della loro autonomia contrattuale riconosciuta dalla legge, di optare non solo per una delegazione di pagamento (ai sensi dell’articolo 1268 del Codice Civile), ma anche per una cessione di credito futuro (ai sensi dell’articolo 1260 del Codice Civile).

In caso di fallimento del datore di lavoro, il lavoratore ha il diritto di richiedere l’insinuazione al passivo per le quote di TFR maturate e accantonate, ma non versate al Fondo di previdenza complementare, a causa della risoluzione del rapporto di mandato, che comporta la revoca della delega di pagamento al datore di lavoro. Tuttavia, questa regola può essere eccezionalmente superata qualora, durante l’istruttoria, emerga che vi sia stata una cessione del credito a favore del Fondo. In tal caso, sarà il Fondo stesso ad essere legittimato ad agire ai sensi dell’articolo 93 della legge fallimentare.