Reclamo a seguito di rigetto della istanza di esdebitazione

Reclamo a seguito di rigetto della istanza di esdebitazione

Nel caso in cui l’istanza di esdebitazione proposta ai sensi dell’art. 283 del Codice della Crisi d’Impresa (CCI) venga respinta, il ricorrente, ovvero colui che ha presentato l’istanza iniziale, è l’unico soggetto legittimato a presentare ricorso contro tale decisione.

A differenza di quanto accade per il decreto di accoglimento, non è prevista una fase di opposizione davanti al Giudice Delegato. Pertanto, non vi è la possibilità di contestare la decisione negativa in quella sede.

Di conseguenza, il reclamo deve essere presentato direttamente alla Corte d’Appello, seguendo le modalità e i termini stabiliti dagli artt. 283 comma 8 e 50 del CCI.