
Ammesso risiedere nell’abitazione fino alla liquidazione
Nell’ambito della procedura di liquidazione controllata quando nell’attivo è presente l’immobile di proprietà del debitore rappresentante la sua abitazione principale, deve ritenersi che lo stesso possa essere autorizzato ad occupare tale immobile fino alla sua liquidazione in applicazione analogica di quanto previsto dell’art. 147 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII)
Questa interpretazione è giustificata dalle stesse ragioni di tutela alla base di tale disposizione. Inoltre, un’analoga protezione a favore del debitore è prevista anche dall’art. 560 del Codice di Procedura Civile (c.p.c.) dettato in materia di espropriazione forzata.