Criteri di valutazione del tribunale per l’applicazione del cram down ai crediti tributari e contributivi

Criteri di valutazione del tribunale per l’applicazione del cram down ai crediti tributari e contributivi

 

Il concetto di “soddisfazione in misura non inferiore” a quella ipoteticamente ottenibile dall’apertura del fallimento, come indicato nell’articolo 182 ter, comma 1, primo della legge fallimentare, non può essere interpretato solamente in termini quantitativi e numerici. Esso richiede una valutazione complessa e dettagliata, che tenga conto di ulteriori elementi quali la velocità, le tempistiche e la sicurezza delle obbligazioni garantite.

La valutazione di convenienza che il tribunale deve effettuare nell’applicazione della procedura di cram down per i debiti fiscali e previdenziali consiste principalmente nel confronto tra il trattamento riservato all’Erario secondo la proposta prevista dall’articolo 182 ter della legge fallimentare e il trattamento che l’Erario riceverebbe, in via prognostica, nell’alternativa liquidatoria.

Si tratta di una valutazione che non si limita solamente ai dati quantitativi e alle percentuali di soddisfazione del credito, ma che necessariamente bilancia anche altri aspetti, come ad esempio il tempestivo pagamento del creditore e l’esistenza di eventuali garanzie. Inoltre, tiene conto di valutazioni previsionali, poiché viene simulata una ripartizione finale all’interno della procedura fallimentare, considerando il grado di privilegio specifico dell’Erario, e successivamente si confrontano i risultati ottenuti in termini di entità e tempi di realizzazione con le condizioni economiche previste dalla proposta di trattamento.