Criteri di nomina del liquidatore nella liquidazione controllata

Criteri di nomina del liquidatore nella liquidazione controllata

Nel contesto della procedura di liquidazione controllata, la nomina del liquidatore deve seguire i criteri stabiliti dall’art. 270, comma 2, lett. b) del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII). È necessario, tuttavia, coordinare tali criteri con le disposizioni dell’art. 356 CCII.

Qualora il professionista inizialmente designato dall’Organismo di Composizione delle Crisi (OCC) non sia iscritto all’albo dei soggetti autorizzati dall’Autorità Giudiziaria a gestire e controllare procedure ai sensi del CCII, sussistono motivi legittimi, secondo l’art. 270, comma 2, lett. b) CCII, per procedere alla nomina di un altro liquidatore. Questo nuovo liquidatore dovrà essere scelto esclusivamente tra coloro che sono iscritti nell’elenco dei gestori della crisi, istituito dal decreto del Ministro della Giustizia del 24 settembre 2014, e residenti nel circondario del Tribunale competente.

In sintesi, per la nomina del liquidatore nella procedura di liquidazione controllata, è necessario rispettare i criteri dell’art. 270, comma 2, lett. b) CCII. Tuttavia, se il professionista designato non è iscritto all’albo dei soggetti autorizzati per tali funzioni, si può procedere alla nomina di altri liquidatori selezionati esclusivamente dall’elenco dei gestori della crisi, residenti nella giurisdizione del Tribunale competente, in conformità con l’art. 356 CCII.