Applicazione del cram down ai crediti tributari e contributivi: criteri di valutazione del tribunale

Applicazione del cram down ai crediti tributari e contributivi: criteri di valutazione del tribunale

L’articolo 182 ter, comma 1, primo della legge fallimentare che disciplina il concetto di “soddisfazione in misura non inferiore” a quella ipoteticamente ottenibile dall’apertura del fallimento, richiede una valutazione complessa e dettagliata, in quanto non può essere interpretato solamente in termini quantitativi e numerici, ma occorre tener conto di altri elementi come la velocità, le tempistiche e la sicurezza delle obbligazioni garantite.

Il tribunale dovrà effettuare la valutazione di convenienza applicando la procedura del cram down per i debiti fiscali e previdenziali, la quale consiste essenzialmente nel confronto tra il trattamento riservato all’Erario secondo la previsione dell’articolo 182 ter della legge fallimentare e il trattamento che riscuoterebbe l’erario nell’attività liquidatoria in termini prognostici.

Tale valutazione dovrà considerare non solo i dati quantitativi e le percentuali di soddisfazione del credito, ma anche ulteriore elementi quali il tempestivo pagamento del creditore e l’esistenza di eventuali garanzie. Occorre anche tener conto di valutazioni personali in quanto si effettua una simulazione della ripartizione finale nella procedura fallimentare che prende in considerazione il grado di privilegio specifico dell’Erario. Successivamente i risultati ottenuti in termini di entità e di tempi di realizzazione verranno confrontati con le condizioni economiche stabilite dalla proposta di trattamento.