Competenza territoriale

Competenza territoriale

Il concetto di competenza territoriale in materia di procedure concorsuali è definito dall’articolo 26 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, il quale stabilisce che è competente il tribunale del luogo in cui l’imprenditore ha la sede principale o il domicilio, salvo che non siano previste dalla legge specifiche eccezioni.

Nel caso in cui il trasferimento della residenza all’estero sia avvenuto da meno di un anno, non si esclude il diritto ad accedere ad una procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza.

Tuttavia, l’articolo 27 CCII specifica che la procedura si apre nel luogo dove l’imprenditore ha la maggior parte dei suoi interessi. Tale previsione è funzionale a garantire una più adeguata ed efficace applicazione della procedura concorsuale, che tenga conto effettivamente delle sue attività e dei suoi interessi.

Suddette norme, fondamentali per il corretto funzionamento della procedura di insolvenza, mirano a bilanciare gli interessi delle diverse parti coinvolte e a semplificare la gestione della crisi di impresa, considerando la complessità delle attività economiche e della loro distribuzione territoriale.