L’esdebitazione

L’esdebitazione

L’istituto dell’esdebitazione mira a liberare un soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale o a liquidazione controllata dai debiti residui verso i creditori concorsuali non soddisfatti, salvo che siano rispettati specifici presupposti e requisiti, è quindi una misura premiale.

L’esdebitazione è regolata dagli articoli 278 e seguenti del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), che ne disciplinano il procedimento sia nella liquidazione giudiziale che nella liquidazione controllata. In particolare l’art. 280 CCII stabilisce i requisiti per accedere all’esdebitazione:

  1. Non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio o altri delitti legati all’attività d’impresa, a meno che non sia stata ottenuta la riabilitazione.
  2. Non aver distratto attivi o esposto passività insussistenti, né causato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, o fatto ricorso abusivo al credito.
  3. Non aver ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e aver fornito agli organi preposti tutte le informazioni e i documenti necessari.
  4. Non aver già beneficiato di un’altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione.
  5. Non aver già beneficiato dell’esdebitazione due volte in passato.

A differenza dei requisiti previsti dall’art. 142 della legge fallimentare, il CCII non prevede che i creditori concorsuali debbano essere stati soddisfatti almeno parzialmente per poter concedere l’esdebitazione.

L’esdebitazione può essere concessa anche durante la liquidazione giudiziale su istanza del debitore, o d’ufficio durante la liquidazione controllata, come previsto dagli articoli 278 e 281 CCII. Infatti, secondo l’articolo 282 l’effetto esdebitativo è automatico se sono trascorsi almeno tre anni dall’apertura della procedura o alla sua chiusura.

Conseguentemente, nel caso in cui venga dichiarata l’esdebitazione prima della chiusura delle attività liquidatorie, queste proseguono solo per i beni che rientrano nella massa attiva concorsuale e non per quelli che potranno essere acquisiti dal soggetto esdebitato successivamente.