
Accesso negato solo in caso di colpa grave, malafede o frode alle procedure di sovraindebitamento
Si considerano superate le soluzioni interpretative dell’art 12 L. 3/2012 con l’introduzione dell’art. 69 CCII. Tali soluzioni interpretative consideravano il consumatore meritevole solo se le obbligazioni assunte fossero proporzionate alle capacità patrimoniali, data la ragionevole prospettiva di adempimento, ad eccezione di eventi sopravvenuti non imputabili.
Secondo l’art. 69 CCII, quando si valutano le condizioni soggettive ostative alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, conserva rilievo la sproporzione originaria tra capacità reddituali-patrimoniali ed obbligazioni assunte, soprattutto quando è palese e manifesta. Tuttavia, la nuova regola di giudizio normativa, quando si valutano complessivamente tutti gli elementi della relazione dell’OCC, prevede che, solo in caso di condotta particolarmente censurabile in termini di colpa grave, malafede o frode, venga escluso l’accesso alla procedura.