
La liquidazione controllate delle società di persone in assenza di beni
La procedura di liquidazione controllata può essere avviata per una società di persone anche in assenza di beni nel patrimonio sociale, poiché il legislatore, con l’entrata in vigore del CCII, ha modellato la suddetta procedura seguendo lo schema della procedura maggiore, che consente l’apertura della liquidazione anche in mancanza di attività o risorse.
Conseguentemente, si ritiene sia permesso avviare la liquidazione controllata senza attivo o prospettive futuro di reddito, così come avviene nella liquidazione giudiziale. Tale apertura può avvenire su richiesta del debitore stesso, dato che abbiamo un interesse pubblico che consente il concorso dei creditori e uno privato del debitore volto ad ottenere il beneficio dell’esdebitazione alla fine del termine triennale previsto dalla legge.
Tuttavia, l’articolo 233 CCII, richiamato dall’articolo 276 CCII, stabilisce l’interruzione della procedura di liquidazione controllata se non vi è la possibilità di soddisfare in alcun modo i creditori, a conferma della possibilità di avviare la liquidazione per il sovraindebitamento anche quando non vi sono beni da liquidare o diritti da esercitare. Infine, la procedura verrà chiusa similarmente a quanto avviene con la liquidazione giudiziale, in conformità con le disposizioni di tali articoli.