
La clausola vessatoria nella proroga dei termini diritto di agire giudizialmente
Le clausole vessatorie sono disciplinate dal Codice civile e dal Codice del Consumo e definite come le clausole che determinano uno squilibrio del contratto a vantaggio di un contraente e a sfavore dell’altro.
Nel caso in cui, oltre ai consueti 6 mesi successivi alla scadenza dell’obbligazione principale (art 1957 del Codice Civile), vengono prorogati i termini, aumenta anche il periodo in cui la Banca conserva il diritto di agire sia verso l’obbligato principale che verso il fideiussore, il quale possiede un’obbligazione ausiliaria rispetto a quella dell’obbligato principale. In tale situazione, il fideiussore rimane anche obbligato verso la banca garante. Conseguentemente una clausola di tale natura causa un potenziale squilibrio in termini di tutela del consumatore, come previsto dall’art. 1469 bis codice civile.