Le misure protettive nel concordato semplificato

Le misure protettive nel concordato semplificato

È possibile estendere al concordato semplificato l’applicazione delle misure protettive e cautelari del patrimonio del debitore, anche se l’art. 54, comma 1, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) non lo prevede esplicitamente tra le procedure in cui si possono applicare.

Infatti, poiché il concordato semplificato rientra tra gli strumenti di gestione della crisi, come stabilito dall’art. 2, lettera m-bis, CCII, la giurisprudenza di merito ha osservato che è applicabile il procedimento unificato disciplinato dall’art. 40 CCII e, dato il riferimento alla “domanda di cui all’articolo 40” nell’art. 54, comma 2, CCII viene applicato anche al concordato semplificato.