
Il creditore può richiedere l’apertura della liquidazione controllata ma non il PM
Gli articoli 38, comma 1, e 73 e 83 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) non hanno previsto tra i soggetti legittimati a richiedere la liquidazione controllata del debitore il Pubblico Ministero. Tale previsione normativa non può essere considerata come una lacuna da colmare o un errore di coordinamento, ma come una decisione del legislatore volta a consentire al Pubblico Ministero di avviare l’iniziativa presso il tribunale concorsuale allo scopo di eliminare dal mercato un’impresa che può portare gravi danni al funzionamento corretto dell’economia, previo superamento delle soglie dimensionali.
La stessa motivazione si applica anche alla disciplina speciale sulle start-up, considerate come imprese minori alle quali applicare la normativa favore, anche se limitata al periodo di tempo stabilito dall’articolo 25, comma 2, del Decreto Legge 179/2012.