Assenza di beni o esdebitazione dell’incapiente nella liquidazione controllata

Assenza di beni o esdebitazione dell’incapiente nella liquidazione controllata

L’interpretazione letterale dell’art. 268 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) consente di risolvere la tematica sulla possibilità o meno dell’ammissione alla procedura di liquidazione controllata in assenza di beni, anche futuri. Dall’articolo si evince la mancata possibilità di accedere a tale procedura senza beni liquidabili, poiché è previsto esplicitamente che il sovraindebitato possa richiedere la liquidazione “dei suoi beni”, siano essi presenti o futuri, ma comunque esistenti.

Ne consegue che non sarà possibile chiedere l’accesso alla procedura di liquidazione controllata in assenza di beni attuali e/o futuri, ma occorrerà richiedere di avvalersi dello strumento dell’esdebitazione dell’incapiente, messo a disposizione proprio per quei soggetti sovraindebitati che non hanno la disponibilità di un patrimonio liquidabile.

Tale interpretazione rispetta anche il principio generale dell’economicità della procedura, dal momento che appare inutile ed antieconomico aprire una procedura di liquidazione controllata, essendo già a conoscenza che non sono presenti beni da liquidare, in considerazione dei costi relativi a tale procedura.

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