
Esdebitazione dell’incapiente e modifiche del Correttivo-ter
Il Correttivo-ter ha modificato l’art. 283 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), in particolare il secondo comma il quale disciplina l’accesso alla procedura dell’esdebitazione dell’incapiente. Con la modifica apportata risultano inclusi tra gli incapienti e potenziali beneficiari dell’esdebitazione anche i debitori che dispongono di eccedenze di reddito rispetto a quanto occorre al mantenimento del nucleo familiare. Eccedenze che in realtà potrebbero essere destinate al soddisfacimento dei creditori nell’ambito di una procedura di liquidazione controllata facendo così apparire irragionevole tale norma che permetterebbe al debitore di accedere all’esdebitazione immediata, contravvenendo ai diritti dei creditori, la cui tutela è garantita a livello costituzionale.
L’interpretazione non letterale del secondo comma dell’art. 283 CCII però induce a ritenere che il giudice debba, caso per caso, determinare l’importo necessario per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, tenendo conto delle specifiche esigenze della famiglia e del costo della vita nel luogo di residenza. In base a tale valutazione, il giudice dovrà stabilire se il debitore sia in grado di offrire utilità ai creditori, considerando le spese della procedura e la durata della liquidazione controllata. Questa impostazione consente di rispettare il principio di uguaglianza sostanziale, che impone di trattare in modo diverso situazioni diverse, andando oltre una mera eguaglianza formale.
Pertanto, con riferimento alle possibilità offerte al debitore persona fisica non imprenditore, gli istituti della liquidazione controllata e dell’esdebitazione per incapienti devono essere intesi come strumenti alternativi e speculari: la liquidazione controllata è riservata a chi dispone di risorse utili per i creditori, tenuto conto delle spese e dei tempi della procedura, mentre l’esdebitazione dell’incapiente è destinata a chi non possiede alcuna utilità distribuibile ai creditori.