Foro competente nelle procedure familiari

Foro competente nelle procedure familiari

Nel caso in cui la crisi da sovraindebitamento riguardi membri di una stessa famiglia è necessario il coordinamento dei criteri di individuazione del foro competente.

Nel caso in cui i fori di competenza siano diversi per i vari membri della famiglia in virtù della diversa residenza, l’articolo 66 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), che regolamenta le procedure familiari, stabilisce che sia competente il giudice adito per primo.

Pertanto il tribunale competente è quello al quale si è rivolto per primo in ordine di tempo uno dei membri della famiglia che presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento.

Tale possibilità è prevista in due casi, in particolare quando i membri della famiglia siano conviventi oppure nel caso in cui il sovraindebitamento abbia un’origine comune.

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