Obbligo di buona fede

Obbligo di buona fede

Il Decreto Correttivo n. 136/2024 ha modificato i commi 1 e 4 dell’articolo 4 del Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza (CCII) dettato in merito ai doveri delle parti coinvolte nel sovraindebitamento al fine di chiarire che tutti i soggetti interessati alla regolazione della crisi e dell’insolvenza sono tenuti a collaborare lealmente con creditori, debitore ed esperto nella Composizione Negoziata. Ne consegue che non si può pretendere buona fede dalla società e dai creditori se anche soci e garanti, anch’essi parte attiva nel risanamento, non adottano un comportamento improntato a correttezza e trasparenza. Allo stesso modo, va censurata la condotta del creditore che, durante la pendenza della Composizione Negoziata, abbia azionato il titolo esecutivo nei confronti dei garanti, violando così il dovere di buona fede e correttezza sancito dall’art. 4 CCII.