
Imprenditore individuale cancellato da oltre un anno
La cancellazione di una ditta individuale dal registro delle imprese da oltre un anno, senza che siano emersi elementi concreti che possano far ritenere che l’attività sia proseguita o sia cessata in un momento successivo alla cancellazione, determina l’impossibilità di avviare la procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore, come previsto dall’articolo 33 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII).
Tuttavia, la suddetta impossibilità non preclude del tutto l’accesso ad altre forme di liquidazione, poiché permane la possibilità, su istanza del creditore, di procedere con l’apertura della liquidazione controllata nei confronti del debitore stesso. Questa eventualità è subordinata alla condizione che non sia stata presentata dal gestore della crisi l’attestazione di incapienza, come richiesto dall’articolo 268, comma 2, del CCII.
In sintesi, sebbene la decorrenza di un anno dalla cancellazione della ditta dal registro delle imprese rappresenti un ostacolo insormontabile per l’apertura della liquidazione giudiziale, essa non esclude la possibilità di attivare la liquidazione controllata, garantendo così ai creditori uno strumento di tutela per il soddisfacimento delle proprie pretese creditorie.