Possibilità di offrire ai creditori un’utilità come presupposto per l’apertura della liquidazione controllata

Possibilità di offrire ai creditori un’utilità come presupposto per l’apertura della liquidazione controllata

Per poter accedere alla liquidazione controllata su richiesta del debitore, è fondamentale che la procedura offra ai creditori una qualche forma di utilità, anche solo in prospettiva. Questo principio può essere ricavato da diverse disposizioni normative e da principi generali previsti dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), tra cui:

a) Gli articoli 268 e 269 CCII, che richiedono l’attestazione dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) circa la possibilità di ottenere un attivo da distribuire ai creditori, evidenziando la necessità di una valutazione preliminare sull’esistenza di un’attività che possa generare risorse per i creditori;

b) Il principio che la liquidazione non possa essere ammessa in assenza di beni o redditi futuri prevedibili, il che implica che se non ci sono risorse o possibilità concrete di generare attivo, la procedura di liquidazione sarebbe considerata inammissibile.

Il tribunale, in fase di valutazione, ha il compito di esaminare la relazione dell’OCC, accertandosi che essa contenga una corretta attestazione sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire e di verificarne l’affidabilità e la congruità. Nel caso in cui l’unico attivo disponibile consista in una quota di reddito derivante da un lavoro dipendente, che però non sia necessario al mantenimento del debitore, e in assenza di altri beni o azioni prospettate, sarà onere del debitore fornire adeguata prova dell’esistenza di una qualche utilità per i creditori. In altre parole, il debitore dovrà dimostrare che, nonostante la limitata disponibilità di risorse, la procedura di liquidazione possa comunque comportare un vantaggio per i creditori, anche solo potenziale.