
Determinazione del limite di mantenimento nella liquidazione controllata
La determinazione della soglia minima di beni necessari al mantenimento del debitore e della sua famiglia (art. 268, comma 4, lett. b, CCII) è affidata alla valutazione discrezionale del Tribunale, da effettuarsi caso per caso, bilanciando gli interessi in gioco.
Tale soglia non deve limitarsi alle sole esigenze alimentari, ma deve garantire una vita dignitosa e fungere anche da incentivo al lavoro. Tuttavia, non può spingersi fino al livello del tenore di vita costituzionalmente adeguato (art. 36 Cost.), tenendo conto della condizione del debitore nei confronti dei creditori.
Il Tribunale può basarsi su parametri oggettivi come:
- la soglia di povertà assoluta ISTAT,
- la spesa media mensile,
- l’assegno sociale INPS.
Inoltre, deve considerare anche il contributo economico dei familiari o conviventi, che si presume proporzionale al loro reddito, nella valutazione della quota di reddito da escludere dalla procedura.
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