Ammissibilità concordato minore con sola finanza esterna

Ammissibilità concordato minore con sola finanza esterna

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) ha introdotto significative novità nell’ambito delle procedure rivolte ai soggetti non fallibili, tra cui le persone fisiche sovraindebitate. Tra queste, una delle più rilevanti è la possibilità, espressamente prevista dall’art. 74, comma 2, CCII, di proporre un concordato minore di natura liquidatoria fondato interamente su finanza esterna, anche quando tale supporto economico provenga da un familiare del debitore ed è articolato in un piano rateale di pagamenti.

Tale previsione normativa rappresenta un’evoluzione importante nel sistema delle soluzioni alla crisi da sovraindebitamento, in quanto consente al debitore di accedere comunque alla procedura anche nel caso in cui non disponga di beni propri da liquidare per soddisfare, almeno in parte, i creditori. La ratio è quella di favorire il risanamento o l’uscita regolata dalla crisi attraverso l’impiego di risorse esterne, purché queste siano certe, documentabili e concretamente disponibili al momento della proposta.

In questo contesto, la provenienza familiare della finanza esterna non costituisce un ostacolo all’ammissibilità della proposta, a condizione che venga chiaramente dimostrato che i fondi promessi sono effettivamente a disposizione e che i pagamenti previsti dal piano siano sostenibili nel tempo. Infatti, la valutazione del tribunale e dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) si concentrerà su diversi aspetti fondamentali: la coerenza generale della proposta, la concreta disponibilità dei mezzi finanziari esterni, la solidità degli impegni assunti da eventuali terzi garanti, e la credibilità del piano di rimborso.

L’adozione di una tale soluzione risponde alla duplice esigenza di tutelare, da un lato, la posizione del debitore che, pur privo di beni aggredibili, dimostri una volontà seria e documentata di risolvere la propria situazione debitoria; dall’altro, i diritti dei creditori, i quali devono poter contare su un piano di soddisfazione, seppur parziale, fondato su presupposti realistici e verificabili.

In definitiva, il concordato minore finanziato da terzi, anche attraverso contributi familiari, si configura come uno strumento flessibile ed efficace, capace di coniugare la finalità solidaristica del sistema con la necessaria tutela dell’affidamento dei creditori. Resta comunque centrale, in fase di omologazione, il ruolo del tribunale e dell’OCC nella verifica della fattibilità e della serietà della proposta, al fine di evitare che l’accesso allo strumento venga distorto da iniziative prive di concreta sostenibilità economica.

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