Modifiche dopo l’omologazione della proposta nel Concordato Minore

Modifiche dopo l’omologazione della proposta nel Concordato Minore

Nel contesto del concordato minore, al debitore che abbia conseguito l’omologazione della proposta in continuità aziendale o professionale deve essere riconosciuta, ai sensi dell’art. 118-bis del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), la facoltà di apportare modifiche al piano nel corso della sua esecuzione, al fine di adeguarlo alle mutate condizioni economico-patrimoniali.
In particolare, qualora l’attività d’impresa generi flussi reddituali superiori rispetto a quelli stimati nel piano omologato, il debitore potrà destinare tali eccedenze al soddisfacimento dei creditori, prevedendo pagamenti in misura superiore rispetto a quanto originariamente stabilito, ferma restando la salvaguardia delle percentuali di soddisfacimento indicate nella proposta approvata.