Documentazione richiesta dall’art. 39 CCII e procedure a cui si applica

Documentazione richiesta dall’art. 39 CCII e procedure a cui si applica

L’articolo 39 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza stabilisce l’elenco dei documenti che il debitore deve depositare quando presenta domanda di accesso a una procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza.

Si tratta di un requisito fondamentale: la mancanza anche di parte della documentazione può comportare l’inammissibilità della domanda o la richiesta di integrazioni da parte del tribunale.

L’obbligo documentale previsto dall’art. 39 si applica a tutte le procedure regolate dal Codice della Crisi che richiedono l’accesso su istanza del debitore, tra cui:

  1. Concordato preventivo (artt. 84 ss. CCII);
  2. Accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 ss. CCII);
  3. Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (a;t. 64-bis CCII)
  4. Liquidazione giudiziale (ex fallimento – artt. 121 ss. CCII, su istanza del debitore);
  5. Procedure di sovraindebitamento (artt. 65 ss. e 268 ss. CCII):
    • Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
    • Concordato minore;
    • Liquidazione controllata.

In sintesi: l’art. 39 CCII è la norma “base” sulla documentazione necessaria in tutte le procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza su iniziativa del debitore.

Documenti richiesti dall’art. 39 CCII

L’elenco è ampio e richiede un’attenta raccolta preventiva. Il debitore deve depositare:

  • scritture contabilie fiscali obbligatorie;
  • dichiarazioni dei redditi relative ai tre esercizi o anni precedenti ovvero l’intera esistenza dell’impresa o dell’attività economicao professionale, se questa ha avuto una minore durata;
  • dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi;
  • bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
  • relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata, con periodicità mensile, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività;
  • idonea certificazionesui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
  • elenco nominativo dei creditori e l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti realie personali su cose in suo possesso e l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;
  • elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni.

Tale documentazione è essenziale:

  • Per il tribunale: consente di verificare la completezza, la trasparenza e la veridicità della domanda.
  • Per i creditori: garantisce informazioni corrette per valutare la proposta.
  • Per il debitore: presentare un dossier completo accelera la procedura e aumenta le possibilità di ammissione.

Consigli pratici per il debitore

  • Preparare la documentazione prima di depositare la domanda, evitando ritardi.
  • Organizzare i documenti in fascicoli numerati con indice.
  • Verificare che i dati siano coerenti tra loro (bilanci, elenchi, redditi).
  • Affidarsi a un professionista o a un OCC per la raccolta e la verifica.

Conclusione

L’art. 39 CCII non è una semplice formalità, ma il fondamento documentale di qualsiasi procedura di gestione della crisi o dell’insolvenza. Una preparazione accurata è la chiave per accedere con successo a strumenti come il concordato, gli accordi di ristrutturazione o le procedure di sovraindebitamento.