La liquidazione controllata: opportunità di esercizio provvisorio
La procedura di liquidazione controllata non ammette la prosecuzione dell’attività imprenditoriale intesa come continuità aziendale o esercizio provvisorio.
La procedura ha infatti finalità liquidatorie e non risulta applicabile l’art. 211 comma 1 CCII in quanto non richiamato dall’art. 275 CCII, il quale non prevede riferimenti all’esercizio provvisorio.
Pertanto, se il ricorrente intende esercitare un’attività in corso di procedura deve essere un’attività svolta con beni non facenti parte della dotazione aziendale in quanto destinati tutti alla liquidazione e perciò utilizzabili dal ricorrente temporaneamente fino alla loro liquidazione o comunque per garantirgli la sussistenza nel lasso di tempo necessario all’individuazione di un nuovo impiego.