Morte sovraindebitato
Morte sovraindebitato
Liquidazione controllata | Sovraindebitamento

Morte sovraindebitato

In caso di decesso del debitore in pendenza della procedura di liquidazione controllata, l’art. 270 CCII, diversamente dalla L. 3/2012 che nulla prevedeva al riguardo, ha richiamato le norme del procedimento unitario e, dunque, anche l’art.35 CCII in forza del quale se il debitore muore dopo l’apertura della procedura di liquidazione controllata o giudiziale, questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d’inventario. (Tribunale di Vicenza 15 luglio2022, est. Genovese)

In vigenza della L. 3/2012, nella procedura del Piano del Consumatore la morte del debitore determina l’improcedibilità della stessa. (Tribunale di Sassari 4 ottobre2022, est. Savona)

In fattispecie in cui membri della stessa famiglia hanno proposto un Accordo di composizione della crisi ex l. 3/2012, in assenza di una espressa disposizione nella legge 3/2012 e stante la finalità̀ della procedura, diretta a consentire di ottenere la successiva esdebitazione ed apribile solo dietro sua iniziativa, non può ritenersi applicabile in via analogica la disposizione prevista dall’art. 12 l.fall. (che prevede la prosecuzione della procedura nei confronti degli eredi in caso di morte del fallito), per cui va assegnato ai ricorrenti un ulteriore termine per consentire loro, così come ai chiamati all’eredità del ricorrente defunto, di valutare se e in quali termini proseguire con la procedura di sovraindebitamento presentata. (Tribunale di Forlì 28maggio 2021, est. Vacca)