Imprenditore cancellato e concordato minore L’imprenditore individuale cancellato dal registro imprese può presentare domanda di apertura della procedura di concordato minore liquidatorio ex art 74, comma 2 CCII, in relazione ai debiti contratti nell’esercizio dell’impresa, anche se cessata e cancellata. Infatti quanto stabilito dall’art. 33, comma 4, CCII, apparentemente contrastante, si ritiene riguardi esclusivamente l’imprenditore collettivo la cui cancellazione comporta l’estinzione definitiva ex art. 2945 c.c. Invece l’imprenditore individuale che decide di cessare l’attività sopravvive alla cessazione stessa e perciò, nel caso si trovi in uno stato di sovraindebitamento, per debiti di impresa, non può accedere al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell’art. 67 CCII.
A tale procedura può aderire solo il consumatore, definito all’art. 2, comma 1, lett. e), CCII come “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale”, pertanto la persona fisica che ha accumulato debiti nell’esercizio dell’attività d’impresa non può usufruire di tale procedura. Pertanto, nel caso in cui all’imprenditore individuale cessato in stato di sovraindebitamento fosse negata anche la possibilità di aderire al concordato minore, di tipo liquidatorio, l’unica possibilità per risolvere il sovraindebitamento sarebbe la liquidazione controllata, senza possibilità di accedere a strumenti di risoluzione negoziale, contrariamente alla ratio della disciplina normativa di riferimento.