Durata concordato minore
Tempo
Sovraindebitamento

L’articolo 74 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCII) relativo al concordato minore non stabilisce un limite temporale massimo per la durata di tale procedura, richiede soltanto che la proposta indichi i tempi e le modalità per superare la crisi.

Sebbene non vi sia una durata massima esplicitamente indicata, non si ritiene ammissibile presentare una proposta che preveda un periodo di adempimento eccessivamente prolungato. Un prolungamento così significativo apparirebbe ingiustificato e andrebbe contro lo spirito stesso del concordato, il cui scopo, come sancito anche dal Codice della Crisi, è quello di offrire una soluzione finanziaria significativa e raggiungibile entro un lasso di tempo ragionevole.

In generale, la durata di un piano concordatario, si ritiene che non debba superare i cinque anni. Tuttavia, è importante sottolineare che questo non è un limite assoluto e può essere superato in determinate circostanze. Se l’attestatore, ad esempio, fornisce una motivazione specifica e dettagliata, basata su ragioni oggettive, che giustifichi la necessità di un periodo di tempo più lungo per raggiungere i risultati previsti, allora un’estensione della durata può essere considerata.

È essenziale che tale motivazione sia supportata da una chiara dimostrazione di come il prolungamento temporale sia necessario per garantire il conseguimento degli obiettivi del piano concordatario. Questo approccio permette di mantenere l’integrità e l’efficacia del processo concordatario, assicurando che le proposte presentate siano realistiche e praticabili nel contesto delle sfide finanziarie affrontate dall’impresa o dal professionista coinvolto.