Nell’ambito della liquidazione controllata nel caso la stessa riguardi società di persone, si applica, per analogia, il principio stabilito all’art. 257 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), ricorrendo la stessa ratio. Ciò permette di coordinare la procedura relativa alla società con quelle relative ai soci illimitatamente responsabili.
Questo è possibile in virtù del richiamo all’art. 256 del CCII, incluso nell’art. 270, comma 1, del medesimo codice, e dal richiamo al citato art. 256 previsto nell’art. 257 del CCII.
Di conseguenza, tutti gli atti confluiscono all’interno della procedura della società, fatte salve le specifiche disposizioni del CCII, pur mantenendo aperte le procedure relative ai soci e consentendo la formazione di distinte masse attive e passive.
Questo approccio semplifica la gestione delle procedure, aumenta l’efficienza e riduce i costi complessivi. Ad esempio, consente l’apertura di un unico conto bancario e la gestione di una sola casella di posta elettronica certificata (PEC).