Nel contesto della procedura di liquidazione controllata, è da considerare che un bene di proprietà del soggetto sovraindebitato non può essere escluso dalla procedura stessa, anche in presenza di un’offerta d’acquisto da parte di un terzo a un prezzo superiore al valore del bene stesso.
Pertanto non è ammissibile la vendita separata del bene al terzo acquirente al di fuori della procedura di liquidazione controllata, con il successivo versamento del ricavato a favore della procedura stessa. Questa proposta non è accoglibile poiché contrasta con l’effetto di spossessamento del debitore che scaturisce dall’apertura della procedura e coinvolge tutti i suoi beni.
Perciò tutti i beni del debitore dovranno essere venduti nell’ambito della procedura di liquidazione controllata con modalità di vendita competitive.