La procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore è disciplinata dagli artt. 67 e seguenti del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII).
Nell’ambito di tale procedura si evidenzia che i creditori non sono legittimati a contestate la quantificazione dei crediti degli altri creditori o delle spese procedurali.
Infatti l’art. 70 CCII prevede che le osservazioni possono riguardare unicamente l’assenza dei requisiti e delle condizioni per l’ammissione alla procedura o la convenienza del piano proposto.
Tuttavia il giudice ha il potere di omologare il piano anche in presenza di opposizione da parte di un creditore se ritiene che il credito del creditore opponente possa essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria.