Considerando lo stretto legame strutturale e funzionale tra la procedura di liquidazione del patrimonio disciplinata dalla Legge n. 3/2012 (attualmente liquidazione controllata) e la procedura fallimentare (attualmente liquidazione giudiziale), si estende anche alla procedura di liquidazione “minore” la norma derivante dall’articolo 111 ter della Legge fallimentare, confermata dall’articolo 223 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza; questa regola stabilisce che sui proventi della liquidazione dei beni soggetti a garanzie reali gravano i “costi specifici” relativi alla realizzazione di ciascun bene, che includono i debiti prioritari legati alla conservazione, amministrazione e liquidazione di quel particolare asset, oltre a una parte dei “costi generali” della procedura, che comprendono i costi prededucibili.

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