Il sovraindebitato privo di redditi e nullatenente può essere ammesso alla procedura di liquidazione controllata nel caso in cui, pur non essendo proprietario di beni mobili o immobili né titolare di redditi, l’unica utilità che possa mettere a disposizione dei creditori sia rappresentata da una somma di denaro ricevuta dal coniuge a titolo di donazione in un momento precedente la presentazione della domanda di accesso alla procedura.
In tale ipotesi non si parla di “finanza esterna” essendo già nella disponibilità del debitore al deposito del ricorso.