Nel contesto della procedura di liquidazione controllata, l’art. 268, comma 4, lettera d) esclude dalla liquidazione “le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge”. Tra questi beni è inclusa l’autovettura utilizzata dal ricorrente come bene strumentale.
L’autovettura utilizzata in modo promiscuo per recarsi al lavoro e per necessità familiari è protetta solo in maniera limitata dall’esecuzione forzata ai sensi dell’art. 515 del codice di procedura civile. Pertanto, salvo che non risulti di manifesta inutilità, l’autovettura deve essere liquidata, e il ricavato della vendita deve essere impiegato per soddisfare i creditori.
Tuttavia, se l’autovettura è un bene strumentale essenziale per l’esercizio di un’attività economica necessaria alla generazione di reddito distribuibile ai creditori, ci sono validi motivi ai sensi dell’art. 270, comma 2, lettera e) del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) per consentire al debitore di mantenere temporaneamente il possesso e l’uso dell’automobile fino a quando non sarà venduta in prossimità della chiusura della procedura.