Erede dell’imprenditore defunto può accedere al concordato minore
Morte sovraindebitato
Crisi d'impresa | Sovraindebitamento

In base alla disposizione della lettera e) dell’articolo 2 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza, si definisce consumatore una persona fisica che agisce per scopi e debiti estranei all’attività imprenditoriale, senza escludere la possibilità che possa svolgere anche un’attività imprenditoriale. Questa definizione mette l’accento esclusivamente sul tipo di obbligazioni che vengono ristrutturate tramite lo strumento di regolazione della crisi o insolvenza attivato.

Pertanto, la qualifica di consumatore o professionista per chi avvia una procedura concorsuale dipende dalla natura oggettiva delle obbligazioni contratte che intende ristrutturare, non dalla sua qualifica soggettiva.

Di conseguenza, l’erede di un imprenditore individuale deceduto può accedere sia al concordato minore sia optare per la liquidazione controllata.