Liquidazione controllata e impossibilità di esclusione di un bene dalla procedura
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Nell’ambito della liquidazione controllata non è possibile escludere dalla procedura un bene di proprietà del sovraindebitato, anche se si è in presenza di un’offerta di acquisto da parte di un soggetto terzo ad un prezzo maggiore rispetto al valore del bene stesso.

Non è possibile vendere il bene al soggetto terzo interessato all’acquisto in maniera separata, al di fuori della procedura di liquidazione e poi successivamente versare il ricavato della vendita a favore della procedura.

Tale proposta non risulta accoglibile in quanto incompatibile con l’effetto di spossessamento del debitore che deriva dall’apertura della procedura e che riguarda tutti i beni del sovraindebitato, che devono tra l’altro essere posti in vendita mediante procedure competitive.

L’unica possibilità di esclusione di un bene dalla procedura di liquidazione controllata è il caso in cui il liquidatore decida rinunciare, previa autorizzazione del giudice, ad uno o più beni in quanto la liquidazione degli stessi è stata valutata non conveniente perché antieconomica.

Vedi articolo pubblicato sull’argomento al seguente link https://www.sovraindebitamentoecrisidimpresa.it/liquidazione-controllata-e-rinuncia-alla-liquidazione-di-un-bene/