Il liquidatore che si costituisce volontariamente nel giudizio di appello contro la sentenza che ha disposto la revocatoria ex art. 2901 c.c. a favore del creditore procedente rende improcedibile la causa sia nei confronti del creditore procedente sia nei confronti del debitore soggetto alla procedura di liquidazione controllata. Il giudice, a seguito di tale intervento, deve dichiarare l’estensione della declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. a tutti i creditori del debitore.
L’intervento del liquidatore nel giudizio di appello riguardante l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., avviata dal creditore prima dell’apertura della procedura di liquidazione controllata, è tempestivo e conforme alle norme. Questo intervento avviene ai sensi dell’art. 274, comma 2, c.c., con il subentro nella posizione del creditore appellato ex art. 300, comma 2, c.p.c. Di conseguenza, si deve riconoscere il sopravvenuto difetto di legittimazione del creditore, poiché l’unico legittimato a stare in giudizio, subentrando nella posizione processuale dell’originario attore, è il liquidatore della liquidazione controllata.
Va dichiarato il difetto di legittimazione del debitore convenuto in revocatoria (appellante in quanto soccombente in primo grado) a favore del liquidatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 143 CCII, richiamato dall’art. 270, comma 5, CCII. Il debitore non è più legittimato a stare in giudizio, dovendo essere rappresentato dal liquidatore che si è costituito volontariamente in causa, facendo proprie le domande del creditore appellato.

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