Non si può attribuire al debitore una colpa grave per la situazione di indebitamento nel caso in cui la consistente esposizione debitoria sia dovuta al rilascio di garanzie in favore di società di proprietà dei genitori, nelle quali il debitore non era socio né aveva alcun ruolo amministrativo.
Trattandosi di debiti sorti in attività estranee all’esercizio di attività d’impresa il ricorrente potrà optare per la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) o in alternativa alla liquidazione controllata ex art. 268 CCII.
Colpa grave del garante

Ristrutturazione dei debiti del consumatore | Sovraindebitamento
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