Non si può attribuire al debitore una colpa grave per la situazione di indebitamento nel caso in cui la consistente esposizione debitoria sia dovuta al rilascio di garanzie in favore di società di proprietà dei genitori, nelle quali il debitore non era socio né aveva alcun ruolo amministrativo.
Trattandosi di debiti sorti in attività estranee all’esercizio di attività d’impresa il ricorrente potrà optare per la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) o in alternativa alla liquidazione controllata ex art. 268 CCII.

Articoli recenti
-
Concordato minore: ammissibile la sostituzione dell’immobile con finanza di terzi
-
Concordato minore liquidatorio: ammissibile anche per il professionista cessato
-
Concordato minore accessibile anche agli imprenditori agricoli senza limiti dimensionali
-
Flessibilità nella durata del piano di ristrutturazione del consumatore
-
Termini per la contestazione della convenienza nella Ristrutturazione dei debiti del consumatore
-
Le Vendite nella Liquidazione Controllata: Procedura, Garanzie e Finalità
-
Concordato minore con sola finanza esterna
-
Modifiche dopo l’omologazione della proposta nel Concordato Minore
-
Trattamento crediti tributari e previdenziali nel concordato minore
-
Liquidazione controllata: verifica dei crediti ammessi allo stato passivo
-
Liquidazione controllata e meritevolezza del debitore
La procedura di liquidazione controllata non richiede la valutazione della meritevolezza del debitore come requisito per l’accesso.
-
Ammissibilità della liquidazione controllata con apporto di finanza esterna
La somma messa a disposizione da un terzo soggetto contribuisce ad accrescere le risorse disponibili per il soddisfacimento delle pretese creditorie.
-
Tribunale competente nelle procedure di sovraindebitamento
Secondo quanto stabilito dall’art. 27 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), il tribunale competente è quello del circondario dove il...
-
Le misure protettive nel concordato semplificato
È possibile estendere al concordato semplificato l’applicazione delle misure protettive e cautelari del patrimonio del debitore.
-
Apprensione delle quote di reddito dopo la dichiarazione di esdebitazione nella procedura di liquidazione controllata
Il CCII non stabilisce un limite temporale per la procedura di liquidazione controllata.
-
Erede dell’imprenditore defunto può accedere al concordato minore
Si definisce consumatore una persona fisica che agisce per scopi e debiti estranei all’attività imprenditoriale.