Il compenso dell’OCC nella liquidazione controllata non deve essere ammesso allo stato passivo, in quanto viene liquidato dal giudice delegato al termine della procedura, dopo la presentazione del rendiconto, come stabilito dall’art. 275, comma 3, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII).
Infatti il compenso del gestore OCC e del liquidatore è unico, anche nel caso in cui il liquidatore nominato sia un soggetto diverso dal gestore OCC.
Deve pertanto essere respinta la domanda di insinuazione allo stato passivo presentata dall’OCC, considerando che il compenso dello stesso è unitario con quello del liquidatore e viene determinato alla conclusione della procedura.

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