TFR nelle procedure
Rompi le catene con la liquidazione controllata – esdebitazione
Liquidazione controllata | Ristrutturazione dei debiti del consumatore | Sovraindebitamento

Il TFR del lavoratore deve essere indicato nella proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma non è esigibile fino alla cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, nel caso di un contratto a tempo indeterminato, il TFR non può essere incluso nell’attivo destinato alla Massa dei Creditori, poiché non costituisce patrimonio disponibile del debitore sovraindebitato.

Sebbene l’importo del TFR sia certo, diverrà esigibile solo alla fine del contratto.

Nel caso di liquidazione controllata, se durante la procedura viene liquidato il TFR al lavoratore, le somme dovranno essere acquisite dalla procedura e destinate a soddisfare la Massa dei Creditori, in quanto tutto il patrimonio del debitore costituisce attivo della stessa.