Nonostante la disponibilità del ricorrente a destinare un rateo mensile del trattamento pensionistico alla liquidazione, e tralasciando l’antieconomicità della procedura, la richiesta di apertura della liquidazione controllata è inammissibile. Ciò avviene per carenza di attivo da liquidare, proposta da un debitore privo di beni mobili e immobili e titolare di una pensione inferiore a mille euro mensili. Ai sensi dell’art. 268 co. 4 lett. a) CCII, infatti, non rientrano nella liquidazione controllata i beni impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c., tra cui le pensioni impignorabili sotto i mille euro.

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