Il compenso dell’OCC nella liquidazione controllata deve essere determinato alla conclusione della procedura liquidatoria, insieme al compenso del liquidatore, una volta presentato il rendiconto. Questo avviene anche nei casi in cui il Tribunale nomini un liquidatore diverso dal gestore della crisi.
Dall’analisi delle disposizioni del d.m. 202/2014 emerge chiaramente che il legislatore ha voluto regolamentare tutte le possibili situazioni di avvicendamento o compresenza di diversi soggetti nelle procedure di risoluzione della crisi da sovraindebitamento (diversi liquidatori, diversi OCC o un liquidatore diverso dall’OCC), prevedendo espressamente che il Tribunale liquidi un “compenso unico”.