Si ritiene possibile l’apertura della procedura di liquidazione controllata anche in caso di totale incapienza del debitore a carico del quale risulta pendente una procedura esecutiva nella quale non sia intervenuta la distribuzione delle somme. Pertanto il liquidatore potrà, previa autorizzazione del giudice, subentrare nella procedura esecutiva chiedendo l’attribuzione delle somme al netto delle spese prededucibili e tale somma costituirà l’unico attivo della procedura di liquidazione controllata.

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