I crediti riconosciuti ai professionisti che hanno fornito servizi alla società in fallimento durante la procedura di concordato preventivo si possono considerare come spese generali se sono stati ammessi come debiti privilegiati nello stato passivo del successivo fallimento, così come previso dagli articoli 111-bis comma 2 e 111-ter comma 3 della legge fallimentare. Tali crediti, quindi, devono essere soddisfatti al momento della distribuzione dell’attivo, anche nel caso in cui derivino dalla vendita di un’immobile ipotecato. La distribuzione deve avvenire esclusivamente secondo il principio della proporzione e non quello dell’utilità, dal momento che solo il primo è previsto dalla normativa e non anche il secondo.

Articoli recenti
-
Liquidazione controllata: inammissibile la domanda priva di una concreta prospettiva di soddisfacimento dei creditori
-
La mancata dichiarazione di debiti pregressi non basta a dimostrare la mala fede del debitore
-
Concordato minore: ammissibile la sostituzione dell’immobile con finanza di terzi
-
Concordato minore liquidatorio: ammissibile anche per il professionista cessato
-
Concordato minore accessibile anche agli imprenditori agricoli senza limiti dimensionali
-
Flessibilità nella durata del piano di ristrutturazione del consumatore
-
Termini per la contestazione della convenienza nella Ristrutturazione dei debiti del consumatore
-
Le Vendite nella Liquidazione Controllata: Procedura, Garanzie e Finalità
-
Concordato minore con sola finanza esterna
-
Modifiche dopo l’omologazione della proposta nel Concordato Minore
-
Concordato minore accessibile anche agli imprenditori agricoli senza limiti dimensionali
Anche l’imprenditore agricolo può accedere al concordato minore, indipendentemente dalle dimensioni della propria attività.
-
Colpa grave in caso di fideiussione
La valutazione del merito deve tenere conto anche delle ragioni personali.
-
Assenza di beni o esdebitazione dell’incapiente nella liquidazione controllata
Possibilità o meno dell’ammissione alla procedura di liquidazione controllata in assenza di beni, anche futuri.
-
Concordato minore e richiesta di misure protettive
Nella procedura di concordato minore non è ammissibile presentare in maniera separata e autonoma la richiesta di ottenimento di misure protettive.
-
Estinzione del giudizio tributario pendente dopo l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale
Il pronunciamento giudiziario perde efficacia in tutte le situazioni in cui sono state regolate le questioni fiscali pendenti secondo le disposizioni di legge o in ogni altro...
-
Mutuo fondiario sull’abitazione – Concordato Minore
È ammessa la proposta di concordato minore in continuità diretta, ai sensi dell’articolo 74, comma 1, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII),...