La legge n. 3 del 27 gennaio 2012 prevede, nel caso di contemporanea pendenza di procedure a carico dello stesso debitore, una piena equiordinazione tra il giudice dell’esecuzione singolare e il giudice del sovraindebitamento, sebbene i loro poteri devono coordinarsi nel rispetto delle normative e delle rispettive funzioni. Nell’ipotesi in cui un debitore proponga un accordo di composizione della crisi in presenza di pendenti procedure esecutive individuali, il giudice delegato della procedura concorsuale ha la facoltà di emettere un divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive fino all’omologazione dell’accordo. Tuttavia, il giudice delegato non può assumere provvedimenti diretti sulle procedure stesse, poiché riservati al giudice dell’esecuzione. Nel caso in cui il giudice delegato emetta il divieto, il giudice dell’esecuzione dovrà sospendere il procedimento, verificando i presupposti dell’art. 623 c.p.c. Contro la decisione la parte interessata deve opporsi usando i rimedi dell’art. 615 e seguenti c.p.c. al fine di evitare l’irretrattabilità degli effetti dell’esecuzione forzata.

Articoli recenti
-
Determinazione del limite di mantenimento nella liquidazione controllata
-
Applicazione delle misure protettive nella liquidazione controllata
-
Il Concordato Minore: cos’è e chi può accedervi
-
Crediti privilegiati e degradazione a chirografo nel piano di ristrutturazione: un principio generale oltre l’art. 67 CCII
-
Responsabilità del debitore nel sovraindebitamento: colpa grave, frode o malafede
-
L’imprenditore individuale cancellato dal Registro Imprese
-
Obbligo di difesa tecnica
-
Esdebitazione dell’Incapiente: Requisiti e Funzionamento
-
Requisiti per l’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore
-
Pendenza di procedura esecutiva immobiliare e omologazione del piano di ristrutturazione
-
In caso di sanzioni amministrative non si applica il cram down
Non è possibile approvare il concordato minore in conformità al cosiddetto “cram down fiscale” se la mancanza di adesione rilevante proviene da soggetti diversi...
-
Liquidazione controllata: esdebitazione
Liquidazione controllata: esdebitazione L’esdebitazione opera di diritto nella procedura di liquidazione controllata a seguito del provvedimento di chiusura e comunque...
-
Valutazione della colpa nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Il CCII prevede che il consumatore non possa accedere alla ristrutturazione dei debiti se ha causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
-
Liquidazione controllata e necessità di formulazione di una proposta ai creditori
La procedura di liquidazione controllata non può in alcun modo basarsi su una proposta che possa essere approvata dai creditori o dal Tribunale.
-
Socio accomandante s.a.s. e ristrutturazione dei debiti del consumatore
Il debitore che abbia concesso garanzie o prestato fideiussioni in favore della società e che abbiano quindi incrementato l’esposizione debitoria dello stesso non potrà accedere...
-
La liquidazione controllata: opportunità di esercizio provvisorio
La liquidazione controllata: opportunità di esercizio provvisorio La procedura di liquidazione controllata non ammette la prosecuzione dell’attività imprenditoriale intesa come...