È possibile utilizzare strumenti come l’affitto di azienda o l’esercizio provvisorio nella liquidazione controllata, grazie all’esplicito riferimento all’articolo 213, comma 4, CCII contenuto nell’art. 272 dello stesso codice.
L’articolo 213 CCII, nella liquidazione giudiziale, stabilisce che il programma di liquidazione deve indicare “gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, quali l’esercizio dell’impresa del debitore e l’affitto di azienda, ancorché relativi a singoli rami dell’azienda, nonché le modalità di cessione unitaria dell’azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco”.
Analogamente alla liquidazione giudiziale, la liquidazione controllata si pone come obiettivo il massimo soddisfacimento dei creditori mediante gli atti di liquidazione. Ne consegue che l’affitto di azienda o l’esercizio provvisorio sono strumenti compatibili con la procedura di liquidazione controllata e idonei a raggiungere sudddetto obiettivo.